Al Personale docente
Al Personale ATA
Alle Famiglie
Agli studenti
Alle studentesse
AL DSGA
Oggetto: Ordinanza alunni fragili – OM n 134 del 9 Ottobre 2020- attivazione DDI
La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato l’Ordinanza che definisce le modalità di svolgimento delle attività didattiche per gli alunni fragili, ossia le studentesse e gli studenti con patologie gravi o immunodepressi – con particolare attenzione per questi ultimi – che sarebbero esposti a un rischio di contagio particolarmente elevato frequentando le lezioni in presenza.
L’Ordinanza è passata al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
L’Ordinanza punta a tutelare, al contempo, il diritto allo studio e quello alla salute di questi alunni: le scuole potranno fare ricorso, per gli studenti fragili, alla didattica digitale integrata o all’istruzione domiciliare.
Nei casi di disabilità grave associata a fragilità certificata, in cui sia necessario garantire la presenza dell’alunno in classe a causa di particolari situazioni emotive, le scuole potranno adottare forme organizzative idonee a consentire, anche periodicamente, la frequenza delle lezioni.
Queste misure saranno applicate utilizzando i docenti già assegnati alla classe di appartenenza e garantendo, in ogni caso, la didattica in presenza per gli studenti con disabilità che non rientrano nella categoria degli alunni fragili.
In merito alle modalità di certificazione si riporta integralmente l’art. 2
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie
gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con
il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica
la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie
pubbliche.
2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l’impossibilità
di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di
DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del
contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza
pubblica, dall’istituzione scolastica, così come declinati all’articolo 3.
Si allega
– La OM n 134 del 9 Ottobre 2020
– Fac simile di comunicazione