news

52.Esami  di  Stato a.s. 2024/2025 termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.  INTEGRAZIONI E RETTIFICHE

Circolare n 52 del 27 novembre  2024

Al Personale docente

Agli Studenti ed alle studentesse – classi 5^

Agli Studenti ed alle studentesse – classi 4^

Al Personale ATA

Al DSGA

OGGETTO: Esami  di  Stato a.s. 2024/2025 termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.  INTEGRAZIONI E RETTIFICHE

Ad integrazione della circolare interna n 47, si comunica che il MIN con circolare prot. n 47341 del 25 novembre ca, ha posticipato il termine di presentazione delle domande  di partecipazione agli esami di stato al 30 dicembre 2024; pertanto i moduli consegnati  dovranno essere compilati  e restituiti al coordinatore del Consiglio di classe entro il 20/12/2024. Dal 21 dicembre sino al giorno 30 gli interessati lo presenteranno agli uffici di segreteria nel rispetto degli orari di apertura degli stessi.

Invece i candidati esterni a partire dal 26 novembre e fino al 30 dicembre 2024, dovranno

presentare la domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio Scolastico Regionale

territorialmente competente, esclusivamente attraverso la procedura informatizzata,

disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione

e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio sarà disponibile

a partire dal 26 novembre 2024, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

– CIE (Carta di identità elettronica) – eIDAS (electronic IDentification Authentication and

Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato

dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Si precisa che i candidati esterni visualizzano nell’area dedicata l’esito della verifica,

eventuali richieste di integrazione documentale e, in caso positivo, la scuola di

assegnazione.

Non verrà inviata alcuna comunicazione da parte degli Uffici competenti. Si invitano,

pertanto, i candidati esterni a monitorare costantemente l’area dedicata per verificare l’iter

della propria domanda.

Gli studenti interni che cesseranno la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2025 e prima del 15 marzo 2025, e intendano partecipare agli esami di stato, in qualità di candidati esterni, dovranno presentare la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza entro il 21 marzo 2025.

ABBREVIAZIONE PER MERITO (per gli allievi frequentanti il 4° anno di corso)

In relazione agli alunni della penultima classe, si fa presente che il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2, ha innovato nella disciplina relativa all’ammissione, per abbreviazione per merito, agli esami di stato del secondo ciclo. Ai sensi del comma 2, articolo 6, del suddetto DPR n,122/2009, sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. La domanda di abbreviazione per merito dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2025. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi

Inoltre, si segnala che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera c) del d.lgs. 62/2017, e del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, per i candidati interni costituisce requisito di ammissione all’esame anche losvolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (di seguito PCTO).

Si evidenzia altresì che ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d. lgs. 62/2017, e dell’art. 5 del d.m. 12

novembre 2024, n. 226, l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è subordinata

allo svolgimento dei PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall’art. 21

del medesimo d.m.

Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo

devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale

il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato.

Ai sensi dell’art. 6 del citato d.m. 226/2024, i candidati esterni, in fase di presentazione della

domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale competente,

dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi

positivamente, di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO.

Si allega:

Circolare MIM prot. n  47341 del 25 novembre 2024

SCUOLA IN CHIARO