Disabilità, disturbi specifici e bisogni speciali

VADEMECUM

Alunni che hanno diritto all’insegnante di Sostegno

Iscrizione

All’atto dell’iscrizione dell’alunno la famiglia ha il compito di:
  • compilare il modulo di iscrizione entro i termini stabiliti;
  • allegare la documentazione necessaria:
    • diagnosi funzionale rilasciata dalla ASL di appartenenza;
    • certificazione Commissione ASL ai sensi del DPCM 185/06 (richiesta per l’assegnazione dell’insegnante di Sostegno);
    • altra certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o private che hanno in cura l’alunno.
  • contattare il Dirigente Scolastico e il docente referente per il sostegno per concordare un incontro per un primo scambio di informazioni;
  • segnalare eventuali esigenze relative a:
    • sussidi didattici specifici;
    • esigenze alimentari;
    • terapie farmacologiche/ riabilitative in corso;
    • assistenza per l’autonomia personale;
    • assistenza educativa specialistica;
    • altro…

Documentazione/certificazione medica

È compito esclusivo della famiglia richiedere, sia al momento della prima iscrizione sia negli anni successivi, alla ASL di appartenenza:
  • la diagnosi funzionale rilasciata dal servizio di neuropsichiatria infantile;
  • la certificazione attestante la condizione di disabilità rilasciata dalla Commissione medica.
La diagnosi funzionale descrive in modo dettagliato la patologia e le capacità acquisite dall’alunno. Viene redatta all’inizio del percorso scolastico di ogni ragazzo e aggiornata all’inizio di ogni ciclo scolastico o in altri momenti se necessario. La certificazione rilasciata dalla Commissione ASL, ai sensi del DPCM 185/06, attesta la sussistenza dell’handicap, come previsto dall’art. 3,c. 1 della Legge n. 104 del 1992 e specifica, in presenza delle condizioni previste, la situazione di particolare gravità (art. 3, c.3, Legge citata). Tale documento è il solo che permette l’assegnazione del Sostegno.

POF

Nella sezione del POF della nostra scuola “Integrazione degli alunni con disabilità” si cerca di illustrare il nostro concetto di “disabilità”, non senza esplicitare gli impegni che il Dirigente scolastico, i docenti e il personale A.T.A. intendono assicurare per garantire il diritto allo studio degli alunni disabili.

Piano educativo individualizzato (PEI)

Il PEI – Piano Educativo Individualizzato – descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all’alunno. È parte integrante della programmazione educativo – didattica di classe e contiene:
  • il profilo dell’alunno (dati anagrafici e diagnosi; caratteristiche fisiche; funzionalità psicomotoria; caratteristiche comportamentali);
  • il profilo didattico (apprendimenti didattici conseguiti nelle diverse aree);
  • la proposta educativa e didattica (obiettivi e contenuti relativi alle diverse materie o aree);
  • la metodologia (formulazione dell’ipotesi operativa);
  • le modalità di verifica e valutazione.
Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico (entro novembre) e può essere modificato nel corso dell’anno scolastico. È redatto dalla scuola con la collaborazione della famiglia e dei Servizi sociosanitari. Si propone un modello approvato dal Dipartimento di Sostegno: modello PEI

Percorso scolastico

Nelle superiori l’art. 15 dell’O M n.90/01 distingue tra PEI semplificato e differenziato, distinzione non esistente per la Scuola Media. In questo ordine di scuola (nelle superiori) agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non il conseguimento del titolo di studio. Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti:
  • uno curriculare o per obiettivi minimi, che porta al conseguimento di un regolare titolo di studio;
  • uno differenziato, che consente solo la frequenza nella scuola e porta, alla fine, al rilascio di un attestato, non del diploma.
1. Programmazione riconducibile agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti. La C.M. n. 268/88 afferma che gli apprendimenti devono essere “globalmente rapportabili all’insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi. È possibile prevedere programmi semplificati con una riduzione parziale dei contenuti delle discipline curriculari. Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Qualifica e di Stato. Possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e idoneo per il rilascio del diploma”. 2. Programmazione differenziata (obiettivi didattici non riconducibili ai programmi ministeriali). È necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/05/01). Il Consiglio di Classe deve dare comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe. La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del Consiglio Classe per ogni singola materia. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Se la programmazione differenziata prosegue fino all’ultimo anno, il titolo di studio conclusivo è un Attestato.

Valutazione degli alunni con disabilità

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali. Per gli alunni con disabilità psichica la valutazione deve essere fatta in tutti i casi. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, verifica i risultati complessivi raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato. Se il Consiglio di classe riscontra che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, lo stesso viene ammesso alla frequenza dell’anno successivo (viene promosso). Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni con disabilità psichica e, eccezionalmente, fisica e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe valuta i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato PEI e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte. Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli Esami di Stato svolgendo prove differenziate, omogenee con il percorso svolto, e conseguono un attestato che certifica le competenze acquisite.

Esame di Stato

Esami dei candidati con disabilità (O.M.37/14,art. 17) Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento, la Commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la Commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico Nel Documento del 15 maggio, una sezione (riservata) è dedicata all’alunno disabile. La sezione contiene:
  • la sintesi della documentazione medica;
  • la sintesi del percorso scolastico dell’alunno;
  • la tipologia delle prove richieste: semplificate, equipollenti, differenziate;
  • eventuali indicazioni per lo svolgimento delle prove, concernenti:
    • l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione;
    • gli strumenti e i sussidi informatici;
    • i tempi di svolgimento;
    • altro…

Disturbi Specifici di Apprendimento

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).

Il PDP – piano didattico personalizzato

È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità (in caso di disabilità, come è noto, il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Educativo Individualizzato, ben diverso per contenuti e modalità di definizione). La scuola può elaborare un documento di programmazione di questo tipo per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario. Per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), un documento di programmazione personalizzato (il PDP, appunto) è di fatto obbligatorio. Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato (nella forma ritenuta più adatta ed entro il primo trimestre scolastico), in relazione alle discipline coinvolte nel disturbo. Il PDP in uso nella nostra scuola contiene le seguenti voci:
  • Dati anagrafici
  • Tipologia del disturbo
  • Strategie metodologiche e didattiche (attività in piccoli gruppi, tutoraggio, ecc.)
  • Misure dispensative
  • Strumenti compensativi
  • Criteri e modalità di verifica e valutazione (interrogazioni programmate, compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati, uso di mediatori didattici durante le interrogazioni come mappe, tabelle, ecc.), valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma, ecc.
Si propone un modello approvato dal Dipartimento di Sostegno: modello PDP

Misure dispensative

Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. L’alunno può essere altresì dispensato dal prendere appunti, dal copiare quanto viene scritto alla lavagna, dallo scrivere testi sotto dettatura, dallo studio mnemonico, dal calcolo a mente, ecc. L’adozione delle misure dispensative dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno in questione.

Strumenti compensativi

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo:
  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  • testi semplificati;
  • il registratore, che consente all’alunno di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di videoscrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
  • schemi, mappe, tabelle;
  • vocabolario digitale e/o enciclopedie digitali;
  • calcolatrice, tavola pitagorica, formulari.
Tali strumenti sollevano l’alunno con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti avranno cura di sostenerne l’uso.

Esame di Stato dei candidati con DSA o con BES (Art.18 OM 37/14)

DSA
1. La Commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in considerazione le specifiche situazioni (adeguatamente certificate) relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), specie per quanto riguarda le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta. Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. La Commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte; curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta (con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella lingua straniera); adottare criteri di valutazione attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita l’ utilizzazione di strumenti informatici nel caso in cui siano stati usati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove. 2. I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’ attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. 3. Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo. Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla Commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta. BES
4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l’esame di Stato. La Commissione d’esame, esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d’esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

Gruppi di lavoro

Nella scuola operano i seguenti gruppi di lavoro: – GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione): ha il compito di analizzare e coordinare gli interventi didattico-educativi di tutti gli alunni disabili. È composto da:
  • Dirigente Scolastico;
  • tutti i docenti di sostegno;
  • docenti curriculari (almeno uno per ciascun ambito disciplinare);
  • rappresentanti dei genitori;
  • educatori;
  • rappresentanti ASL;
  • rappresentanti Provincia;
  • esperti esterni.
È convocato e presieduto da Dirigente Scolastico. – GLH (gruppo di lavoro per l’handicap) operativo: ha il compito di elaborare il PEI e di verificarne l’attuazione e l’efficacia; è convocato e presieduto da Dirigente Scolastico o dal coordinatore del Consiglio di classe. È composto da:
  • Dirigente Scolastico;
  • docente di sostegno;
  • tutti i docenti della classe;
  • genitori;
  • educatori;
  • medico specialista della ASL;
  • esperti esterni.
In definitiva, il GLHO coincide con il Consiglio di classe allargato.

Visite guidate, viaggi di istruzione o altre attività integrative (piscina, teatro…)

Nel momento in cui si decide di organizzare un viaggio di istruzione, o altra iniziativa, per una o più classi si dovrà tener conto di tutte le esigenze: di quelle didattiche, innanzitutto, ma anche dei costi, della sicurezza, dei tempi e delle distanze. Se in quelle classi c’è un alunno con disabilità, si progetterà il viaggio in modo che anche lui possa partecipare. Nessuna norma prescrive come debba essere accudito o da chi vada sorvegliato in queste occasioni: la scuola, nella sua autonomia, predisporrà le misure più idonee per consentire all’alunno di partecipare a questa esperienza senza eccessivi rischi o disagi. La sorveglianza è prioritariamente affidata all’insegnante di sostegno ma anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un collaboratore scolastico, ad un parente o ad altre figure, professionali o volontarie, ritenute idonee e, ovviamente, disponibili.

NORMATIVA E LINEE-GUIDA

7.1. Inclusione [PTOF]
7.2. Legge 104/1992
7.3. Legge 170/2012
7.4. Ord. 90/2001: valutazione alunni
7.5. D.M. 5669/2011

CERTIFICAZIONI

Certificato
Dislessia Amica (2017)
Certificato
Dislessia Amica (2019)

SCUOLA IN CHIARO